Cass. pen. n. 40079 del 17 gennaio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
Riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Continuazione tra delitti e contravvenzioni - Criterio unitario di computo - Ragioni.
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 44 CORTE COST.