Cass. civ. n. 401 del 10 gennaio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Prova nuova indispensabile - Nozione.


Anche nell'ambito del reclamo di cui al rito cd. Fornero, prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22371 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 59 CORTE COST.

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