Cass. civ. n. 4019 del 09 febbraio 2023

Testo massima n. 1


MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Mediazione - Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione - Ragioni - Assenza del requisito - Rilevabilità d’ufficio della relativa nullità - Conseguenze in appello - Esclusione dello “ius novorum”.


Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 20556 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1755
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

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