Cass. pen. n. 40216 del 25 settembre 2025
Testo massima n. 1
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Assoluzione in grado di appello conseguente a ribaltamento della decisione di condanna in primo grado - Omessa rinnovazione dell’audizione della persona offesa - Conseguenze sull’onere motivazionale - Indicazione - Fattispecie.
Il giudice d'appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, in base a una diversa valutazione dell'attendibilità del narrato della persona offesa, senza procedere a una sua nuova audizione, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che si confronti con la valutazione del primo giudice e fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui l'imputato era stato assolto dai delitti di lesioni personali e di maltrattamento in ambito familiare per effetto della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutate, con argomentazioni congetturali e stereotipate, in maniera generica e frammentaria).
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 30
Costituzione art. 117 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 198
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 bis
Direttive Commissione CEE 14/05/2024 num. 1385