Cass. pen. n. 40277 del 21 giugno 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Verità del fatto - Causa oggettiva di non punibilità di cui all'art. 596 cod. pen. - Dubbio o insufficienza di prova - Assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.


In tema di diffamazione, non trova applicazione la formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., che postula la piena dimostrazione dell'esistenza del fatto attribuito al diffamato e che non è riconducibile alle cause di giustificazione o alle cause soggettive di non punibilità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 27283 del 2007

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 3

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