Cass. civ. n. 4034 del 09 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo - Effetto esdebitativo - Estensione al socio unico illimitatamente responsabile - Art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Esclusione - Fondamento.


In tema di concordato preventivo, l'effetto esdebitativo ex art. 184 l.fall. non si estende al socio unico azionista illimitatamente responsabile, qualora "ratione temporis" sia applicabile l'art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, posto che detta disposizione, di natura eccezionale, anteriormente alla novella imponeva "ex lege" in capo all'unico azionista una responsabilità "lato sensu" fideiussoria, temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2532 del 2005

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2362
Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

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