Cass. pen. n. 40368 del 07 settembre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Reato abituale - Contestazione in relazione ad un periodo temporalmente delimitato - Fatti nuovi emersi in dibattimento - Contestazione – Necessità.


Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione. (Conf.: n. 4636 del 1995,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13422 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.

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