Cass. pen. n. 40434 del 11 luglio 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Riesame avverso le misure cautelari reali - Notificazione all'ente dell'avviso di udienza - Termine libero di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. - Applicazione - Necessità - Ragioni - Inosservanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Ragioni.


In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5485 del 2013

Normativa correlata

Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 43 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.

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