Cass. pen. n. 40438 del 19 settembre 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Annullamento con rinvio - Deducibilità nel giudizio rescissorio di questioni non devolute - Esclusione - Limiti - Fattispecie.


In tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. (Nella specie, la Corte ha precisato che, essendo stata annullata la sola statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, gli elementi sopravvenuti, seppure idonei ad elidere il giudizio di pericolosità sociale, avrebbero potuto essere dedotti con autonoma istanza di revoca ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 11949 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

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