Cass. pen. n. 40446 del 14 novembre 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE


Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Concorso di persone nel reato - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessaria sussistenza in capo a ciascun concorrente - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.


In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento e alle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive ed usurarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza della corresponsione del prezzo d'acquisto).

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 512 bis
Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 648 bis
Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.
Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies

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Conformi: Cass. pen. n. 27123/2023

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