Cass. pen. n. 40478 del 27 settembre 2023

Testo massima n. 1


DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Regole processuali del codice di procedura penale - Applicabilità - Ricorso per cassazione avverso ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato - Inammissibilità - Fattispecie.


Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 3628 del 2016

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 2 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

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