Cass. civ. n. 4056 del 09 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Affidamento "superesclusivo" - Condizioni - Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale - Esclusione - Fattispecie.


In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21916 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 315 bis
Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 bis
Cod. Civ. art. 337 ter
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 29 com. 2
Costituzione art. 30
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

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