Cass. civ. n. 27827 del 30 dicembre 2009

Testo massima n. 1


La surrogazione legale nei confronti dell'INAIL, prevista in favore del datore di lavoro per le prestazioni erogate in favore del lavoratore infortunato (nella specie, indennità per inabilità temporanea) presuppone, alternativamente, che il datore di lavoro ne sia stato richiesto dall'Istituto ovvero ne sia obbligato da disposizione del contratto collettivo e, in questa seconda ipotesi, egli può esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dell'Istituto per le prestazioni anticipate a condizione che alleghi e provi, in giudizio, la fonte contrattuale del relativo obbligo. (Principio affermato in controversia in cui la fonte negoziale dell'obbligo di anticipazione a carico del datore risiedeva nell'art. 11 del CCNL per i lavoratori elettrici del 21 febbraio 1989).

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