Cass. civ. n. 17497 del 26 giugno 2008

Testo massima n. 1


La surrogazione contemplata dal combinato disposto degli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, c.c., postulando un indagine sull'elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà del solvens di pagare un debito altrui, comporta l'emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo e diverso, rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 1203, n. 3, con conseguente inammissibilità dell'introduzione di tale nuovo tema per la prima volta nel giudizio di cassazione, ove in precedenza sia stata invocata soltanto l'applicazione di quest'ultima disposizione.

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