Cass. civ. n. 407 del 08 gennaio 2025
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Contratto a favore di terzo - Stipulato dal proprietario del fondo servente - Configurabilità - Condizioni.
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1411


