Cass. pen. n. 1220 del 13 gennaio 1983
Testo massima n. 1
In caso di lesioni da incidente stradale cagionato da veicolo affidato ad un'officina per le riparazioni, deve essere esclusa la responsabilità del proprietario; infatti, colui che assume l'incarico delle riparazioni ad un automezzo danneggiato, assume anche l'obbligazione di custodia della cosa da riparare per tutto il tempo durante il quale la cosa gli rimane affidata e pertanto risponde anche dei danni connessi all'inadempimento di tale obbligazione. (Fattispecie relativa ad incidente stradale occorso a motociclista schiantatosi contro autotreno parcheggiato senza segnalazioni, di notte e sulla pubblica via, davanti ad una officina).
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