Cass. pen. n. 9459 del 27 febbraio 2013

Testo massima n. 1


In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituisce "posto di lavoro" anche lo spazio limitrofo ad un autocarro, che deve essere protetto al fine di evitare cadute pericolose di materiali in grado di arrecare lesioni al personale addetto alla movimentazione del carico. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del datore di lavoro, che aveva consentito di caricare su un autocarro, oltre il limite di sicurezza delle sponde, materiali che, fuoriuscendo travolgevano un dipendente).

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