Cass. pen. n. 4213 del 20 dicembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di abbandono di persone minori o incapaci, configura il reato di cui all'art. 591 c.p. la condotta dei responsabili dell'assistenza di soggetti ricoverati presso una casa di cura e di riposo privata (nella specie: titolare, amministratore di fatto e medico di base dell'istituzione assistenziale non convenzionata) i quali non pongono rimedio alla evidente insufficienza e inadeguatezza delle strutture assistenziali, atteso che la norma in questione tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona, e pertanto ogni situazione di pericolo o abbandono, anche solo parziale, dei soggetti minori o incapaci impone la piena attivazione del titolare dell'obbligo giuridico a protezione del bene garantito.
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