Cass. pen. n. 6885 del 1 giugno 1999
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 591, primo comma, c.p., la vecchiaia non può essere intesa come condizione determinante una presunzione assoluta d'incapacità di provvedere a sè stessi, dovendosi invece accertare, di volta in volta, se essa sia concretamente causa di pericolo per l'incolumità dell'anziano, sì da dar luogo all'altrui dovere di assumere le opportune iniziative volte ad ovviare al suddetto pericolo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che potessero rispondere del reato di cui all'art. 591 c.p. i figli di una donna novantatreenne lasciata a vivere da sola, atteso che detta donna, nonostante l'età, appariva ancora in grado di condurre vita autonoma e non mostrava intenzione alcuna di accettare il ricovero in una casa di riposo).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi