Cass. civ. n. 4076 del 17 febbraio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE


"Interest rate swap" - Determinazione del "mark to market" e degli scenari probabilistici - Necessità - Mancanza - Conseguenze.


In tema di "interest rate swap", gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell'alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile e la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza contrattuale.

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1346

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Precedenti: Cass. civ. n. 32705/2022

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