Cass. pen. n. 40791 del 21 ottobre 2025

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO


Programma di giustizia riparativa - Svolgimento con esito negativo per cause indipendenti dalla volontà dell'autore dell'offesa - Rilevanza a fini circostanziali e di determinazione della pena - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno e della determinazione della pena, il giudice, in ragione del richiamo all'art. 133 cod. proc. pen. effettuato dall'art. 58, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve tener conto, in ossequio alla finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio che caratterizza l'istituto della giustizia riparativa, non solo dello svolgimento di un programma definitosi con esito riparativo, ma anche di quello non conclusosi con esito riparativo per fatto indipendente dalla volontà della persona indicata come autore dell'offesa. (Fattispecie relativa al mancato reperimento di una "vittima specifica").

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58 com. 1
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 27

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Precedenti: Cass. pen. n. 25192/2025

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