Cass. civ. n. 4082 del 14 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Decreto di pagamento dei compensi - Opposizione del difensore - Applicabilità degli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese".
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.