Cass. civ. n. 4092 del 09 febbraio 2023

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Pignoramento di quota indivisa di immobile in danno di un coerede - Opponibilità del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Necessità della anteriore trascrizione del titolo - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in punto di oggetto della procedura esecutiva.


Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6625 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 540 com. 2
Cod. Civ. art. 649 com. 2
Cod. Civ. art. 2643
Cod. Civ. art. 2644
Cod. Proc. Civ. art. 599

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