Cass. civ. n. 19212 del 29 settembre 2015

Testo massima n. 1


Il consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell'individuo e costituisce un mezzo per il migliore perseguimento dei suoi interessi, consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare la terapia, salvo che ricorra uno stato di necessità, non può mai essere presunto o tacito, ma dev'essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione anch'essa esplicita (nel caso di specie, non si è ritenuto valido il consenso informato prestato verbalmente dalla paziente sotto effetto di narcosi e con scarsa conoscenza della lingua italiana).

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