14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15721 del 27 luglio 2015
Posted at 16:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell’obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deteriomento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., e non dell’art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l’ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]