Cass. pen. n. 41182 del 25 novembre 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE


Concordato in appello - Pena inferiore a tre anni di reclusione - Pene accessorie - Interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 609-nonies, comma primo, n. 4), cod. pen. - Rideterminazione - Necessità - Criteri.


In tema di delitti sessuali, il giudice di appello, nell'accogliere il concordato tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per effetto del quale la pena principale sia ridotta al di sotto di tre anni di reclusione, è tenuto a rideterminare, anche "ex officio", la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), prima ipotesi, cod. proc. pen., in base ai criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dettati dall'art. 28, comma quarto, cod. pen.

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 28 com. 4
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE
Cod. Pen. art. 609 novies com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

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Difformi: Cass. pen. n. 40679/2016

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