Cass. pen. n. 41309 del 20 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Specifico mandato ad impugnare ed oneri connessi ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 6 lett. F PENDENTE
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 7 PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89