Cass. civ. n. 4132 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESPONSABILITA' DELL'ALBERGATORE - COSE PORTATE IN ALBERGO - IN GENERE


Cose non affidate in custodia - Causa di esonero della responsabilità dell’albergatore ex art. 1785, n. 1, c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all'attaccapanni della hall dell'albergo, ravvisando la colpa dell'albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1783
Cod. Civ. art. 1785
Cod. Civ. art. 1785 bis

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Precedenti: Cass. civ. n. 5030/2014

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