Cass. pen. n. 41380 del 19 settembre 2023
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Procedimenti pendenti presso uffici diversi - Esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento - Preclusione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.