Cass. pen. n. 41380 del 19 settembre 2023

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Procedimenti pendenti presso uffici diversi - Esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento - Preclusione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.


Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 10037 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE