Cass. pen. n. 41384 del 21 settembre 2023
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione del procedimento per astensione dalle udienze del difensore - Concomitante assenza dei testi - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Motivo prevalente sull'adesione del difensore all'agitazione di categoria - Esclusione.
In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST.
Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST.
Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST.