Cass. pen. n. 41441 del 25 novembre 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione - Efficacia estintiva del reato - Caducazione delle statuizioni civili relative ai soli reati estinti - Sussistenza - Ragioni.
La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato cui essa si riferisce anche in presenza di una causa di inammissibilità del ricorso e, per l'effetto, la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, a fronte della costituzione di parte civile anche con riguardo a reati procedibili di ufficio, non si produce la caducazione delle relative statuizioni civili e, nel caso in cui vi sia stata condanna generica al risarcimento in relazione a tutti i reati indistintamente, il giudice civile, in sede di liquidazione del danno, deve tener conto della contrazione della domanda civile conseguente alla estinzione di una parte di essi).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 152
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606