Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19921 del 5 ottobre 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19921 del 5 ottobre 2004

Testo massima n. 1

La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall’art. 137 c.p.c., quando non è disposto altrimenti, all’ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell’intimato a mezzo di un «commissariato di P.S.», ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all’organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell’atto e rende il ricorso inammissibile.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze