Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16591 del 23 agosto 2004

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16591 del 23 agosto 2004

Testo massima n. 1

I messi comunali, ai quali la legge consente che siano affidate le funzioni di notificazione di atti amministrativi [ art. 201 cod. str., art. 10 legge n. 265 del 1999, nonché, per i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa, art. 8 R.D. n. 642 del 1907 ] sono del tutto estranei alla categoria dei messi del giudice di pace [ già messi di conciliazione ], i quali, pur in rapporto di servizio con l’ente locale, sono inseriti nell’ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del presidente del tribunale e, appartenendo a un ruolo transitorio ad esaurimento, partecipano con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali [ artt. 12 e 13 della legge n. 374 del 1991, come modificati dal decreto-legge n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, e dalla legge n. 479 del 1999 ]. Pertanto, mentre è nulla [ e sanabile con il raggiungimento dello scopo o con l’ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ] la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari e aiutanti, è giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale, collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze