Cass. pen. n. 41494 del 27 novembre 2025
Testo massima n. 1
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - MUTAMENTO DEL TITOLO DEL REATO PER TALUNO DEI CONCORRENTI
Circostanza attenuante di cui all'art. 117, secondo periodo, cod. pen. - Valutazione - Consapevolezza della qualifica dell'intraneo - Rilevanza - Ragioni.
In tema di concorso di persone nel reato, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 117, secondo periodo, cod. pen. è rimesso alla discrezionalità del giudice, che la esercita avuto riguardo non solo al confronto fra i contributi dell'intraneo e dell'estraneo al reato contestato, ma anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 cod. pen., sicché essa può essere esclusa nel caso in cui l'intraneo ha agito nella piena consapevolezza della qualifica del concorrente e della conseguente configurabilità del reato più grave. (Conf.: n. 2167 del 1993,
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.