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Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 16289 del 31 luglio 2015

Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 16289 del 31 luglio 2015

Testo massima n. 1

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l’atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell’avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l’omessa indicazione dell’indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno.

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