Cass. pen. n. 41553 del 13 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Richiesta di concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586