Cass. pen. n. 41559 del 06 aprile 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - Termine per impugnare - Decorrenza diversa per imputato e difensore - Operatività del termine che scade per ultimo.
In tema di procedimento di sorveglianza, trova applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui i termini per ricorrere decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera, per entrambi, quello che scade per ultimo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST.