Cass. pen. n. 41572 del 11 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen. – Realizzazione di un'unica immagine pedopornografica – Sufficienza – Ragioni.


Integra il delitto di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., anche la realizzazione di una sola immagine di tal genere, non essendo previsto dalla norma il superamento di una soglia quantitativa minima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 2252 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1 PENDENTE
Cod. Pen. art. 600 ter com. 4

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