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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6803 del 4 maggio 2012

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6803 del 4 maggio 2012

Testo massima n. 1

La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma [ nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s. ] non comporta la nullità né della citazione [ tanto in primo grado, quanto in appello ], né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell’atto processuale un’incertezza assoluta sull’esatta identificazione della società. *

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