Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6521 del 2 aprile 2004

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6521 del 2 aprile 2004

Testo massima n. 1

Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’atto di citazione deve contenere, ai sensi dell’art. 163 c.p.c, l’indicazione dell’organo o dell’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio [ per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell’amministratore che ha il potere di rappresentarla ], e non anche della prima la quale ne è titolare.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze