Cass. civ. n. 416 del 8 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE


Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "a valle" - Nullità parziale - Deducibilità e rilevabilità d'ufficio in appello - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti a dimostrazione dell’invalidità - Esclusione - Ragioni.


In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa.

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Riferimenti normativi

Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2
Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3
Cod. Civ. art. 1418
Cod. Civ. art. 1419
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Proc. Civ. art. 345
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83
Legge 07/08/2012 num. 134
Cod. Civ. art. 1957

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