Cass. pen. n. 41641 del 5 novembre 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE


Omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un percorso di recupero - Reati di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen. - Correzione di errore materiale - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di patteggiamento, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero, per i reati indicati nell'elenco di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., ove omessa in sentenza, può essere disposta, anche di ufficio, attraverso la procedura di correzione di errore materiale, trattandosi di condizione obbligatoria e dal contenuto predeterminato per legge.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 165 com. 5
Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.
Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 13
Legge 24/11/2023 num. 168 art. 15 com. 1

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