Cass. pen. n. 41741 del 17 ottobre 2025
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell’art. 2501-bis cod. civ. - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Configurabilità - Condizioni.
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non un'operazione legittimamente eseguita di cd. "leveraged buy out" ai sensi dell'art. 2501-bis cod. civ., la fusione, a seguito di acquisizione con indebitamento, priva di giustificazione imprenditoriale, basata su un piano economico e finanziario inattendibile, non idoneo a garantire il rimborso del debito contratto per l'acquisizione e il pagamento delle obbligazioni pregresse.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2501
Cod. Civ. art. 2501 bis
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.