Cass. pen. n. 41752 del 30 settembre 2025

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE


Confisca di azienda individuale fittiziamente intestata a terzi - Ammissione allo stato passivo di credito vantato nei confronti dell'intestatario fittizio - Possibilità - Sussistenza - Necessaria pertinenzialità all'azienda confiscata – Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto l'azienda di una ditta individuale ritenuta fittiziamente intestata ad un terzo, il credito vantato nei confronti dell'intestatario fittizio è ammissibile allo stato passivo della procedura, senza necessità di dimostrare la sua specifica pertinenzialità all'attività dell'azienda sottoposta ad ablazione, atteso che l'impresa individuale non ha soggettività distinta dalla persona fisica del suo titolare. (Fattispecie relativa a crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della moglie del proposto, intestataria della ditta cui si riferiva l'azienda confiscata, ritenuti ammissibili al passivo sulla base della allegazione dell'estratto di ruolo, ed essendo la loro iscrizione nel ruolo anteriore al sequestro e non sospesa o annullata).

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 55 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6
Cod. Civ. art. 2740

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Precedenti: Cass. pen. n. 13093/2024

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