Cass. pen. n. 41759 del 05 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento - Archiviazione - Procedimento - Decreto emesso in assenza della richiesta del pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


E' abnorme il decreto di archiviazione che il giudice per le indagini preliminari emetta di ufficio per la ritenuta insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento, poiché l'art. 3, comma 3, legge 20 giugno 2003, n. 140 prevede che il provvedimento possa essere emesso unicamente "ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale", e, dunque, in armonia con le ordinarie previsioni codicistiche, solo a seguito della richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione emesso dopo che il pubblico ministero, ritenendo infondata l'eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost. formulata dall'indagato, aveva trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari affinché quest'ultimo investisse della questione la Camera di appartenenza).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 20569 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Costituzione art. 68
Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE