Cass. civ. n. 4193 del 18 febbraio 2025
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Individuazione - Condizioni.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Civ. art. 2903
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.