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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1644 del 2 marzo 1996

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1644 del 2 marzo 1996

Testo massima n. 1

Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell’obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sè inadempimento [ art. 1222 codice civile ], occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell’esercizio del diritto alla cui soddisfazione l’obbligazione negativa è destinata. Pertanto, l’adozione, da parte di un comune, di un piano regolatore generale, il quale definisca inedificabile un’area che il comune medesimo si era impegnato a mantenere nella preesistente situazione di edificabilità, costituisce fatto integrante inadempimento dell’indicata obbligazione negativa dell’ente locale [ in quanto comportante l’applicazione delle «misure di salvaguardia» previste dall’art. 1 della legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni ]; con l’ulteriore conseguenza che dalla data della delibera comunale di adozione del piano decorre la prescrizione del diritto del privato al risarcimento del danno derivatogli dal descritto inadempimento.

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