Cass. pen. n. 48734 del 24 novembre 2014

Testo massima n. 1


Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.

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