Cass. pen. n. 21898 del 28 maggio 2014

Testo massima n. 1


In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il difensore del terzo interessato è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione di conferma del decreto di confisca, se iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni speciali, anche qualora sia munito di una procura speciale (mandato alle liti) non contenente espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui il testo della procura, conferita nella fase di merito, faceva riferimento alla possibilità di proporre impugnazioni).

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