Cass. pen. n. 5620 del 5 febbraio 2015

Testo massima n. 1


Il difensore che venga designato di ufficio a norma dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., per l'ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualità di sostituto e, in applicazione dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. pen., gli spetta di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell'ufficio di difesa, cosicché a quest'ultimo vanno inviati gli avvisi o effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

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